N. 74 - Giusto procedimento e garanzie dei soggetti coinvolti nei procedimenti di vigilanza e sanzionatoriin seno al Meccanismo di Vigilanza Unico

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di Raffaele D'Ambrosiodicembre 2013

Scopo del Quaderno è individuare le regole procedimentali applicabili ai differenti tipi di provvedimento nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) e le garanzie apprestate a tutela dei loro destinatari. Punto di partenza è un'analisi dei diversi significati che, nel diritto dell'Unione, assumono le espressioni "decisioni di vigilanza", "misure amministrative" e "sanzioni amministrative".

Segue una descrizione della normativa applicabile ai predetti tipi di provvedimento.

Poiché l'MVU non ha personalità giuridica, i provvedimenti adottati in seno a esso non sono al medesimo riferibili, ma imputabili alla BCE o alle autorità nazionali, secondo le regole di riparto delle competenze previste dal regolamento del Consiglio 1024/2013. Queste regole si basano, in sostanza, sulla distinzione tra banche "significative", vigilate direttamente dalla BCE, e banche "meno significative", vigilate dalle autorità nazionali sulla base di regole comuni.

Le regole procedimentali e sui diritti della difesa sono rinvenibli nel diritto dell'Unione o nel diritto nazionale, a seconda, in linea di massima, dell'autorità (BCE o autorità nazionale) competente ad adottare il provvedimento finale.

Le regole procedimentali e sui diritti della difesa previste dagli ordinamenti nazionali possono in parte divergere da quelle seguite a livello di Unione e incidere, così, sulla parità di trattamento delle banche in seno all'MVU. Si pone, quindi, il problema se la BCE, quale autorità competente ad adottare il provvedimento finale, ovvero, qualora a ciò non competente, quale autorità responsabile del corretto funzionamento dell'MVU, abbia il potere di monitorare l'operato delle autorità nazionali, costringendole, se del caso, ad applicare, nei procedimenti di vigilanza e sanzionatori, le stesse garanzie della difesa previste dal diritto dell'Unione.

A parte il caso in cui le autorità nazionali assistono la BCE nella preparazione dei suoi provvedimenti e sono, perciò, obbligate a seguire le sue indicazioni, il ruolo assegnato dal regolamento sull'MVU alla BCE non consente una simile conclusione.

Piuttosto, l'adozione del quadro normativo previsto dagli articoli 4, comma 3, e 6, comma 7, del regolamento predetto rappresenta un modello di riferimento per i procedimenti (o fasi di procedimenti) che ricadono negli ordinamenti nazionali.

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