N. 58 - La disciplina italiana dei Covered Bond

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di Enrico Galanti e Mario Marangonigiugno 2007

Con il D.M. Economia e Finanze del 14.12.2006, n. 310 e le Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia del 17.5.2007 può finalmente dirsi completa la disciplina italiana delle obbligazioni bancarie garantite (c.d. “covered bond”).

Le emissioni di questi particolari titoli obbligazionari potranno così svilupparsi anche nel nostro paese sino a costituire il segmento di un più vasto mercato europeo che, negli ultimi tempi, ha assunto un’importanza crescente spinto, dal lato della domanda, da un bisogno di diversificazione e di protezione degli investitori e, da quello dell’offerta, dalla possibilità degli intermediari bancari di usufruire di una serie di vantaggi regolamentari.

Il lavoro si apre con un esame delle principali caratteristiche dei covered bond che vengono ricondotti all’ampia categoria delle asset backed securities (ABS) pur evidenziandosi le differenze sostanziali fra di essi ed i normali titoli di cartolarizzazione. Lo studio prosegue quindi con un puntuale esame della complessa disciplina giuridica soffermandosi sulla struttura delle operazioni, i requisiti delle banche emittenti, il ruolo e natura dello SPV (viene in tale sede affrontata la problematica dell’iscrizione o meno di tale soggetto all’albo di cui all’art. 107 t.u.b.). Vengono quindi esaminate le disposizioni in materia di: attivi cedibili; rapporto massimo con le obbligazioni garantite ed eventuali obblighi di integrazione degli attivi stessi; separazione patrimoniale (raffrontata ad altre simili ipotesi di “garanzia” previste nel nostro ordinamento); norme agevolative in materia di cessione; funzione del servicer; bankruptcy remoteness delle operazioni; caratteristiche della garanzia che deve prestare lo SPV a favore dei portatori dei titoli (ricondotta alla figura del c.d. contratto autonomo di garanzia o garantievertrag). Il paragrafo finale è dedicato al trattamento prudenziale e ai controlli che non si basano su un sistema di autorizzazioni ma di soglie di emissione, variabili a seconda del livello di patrimonializzazione della banca, che hanno il principale scopo di tutelare i depositanti.

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