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L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona

01-12-2009

Il 1° dicembre 2009 entra in vigore il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 dai Capi di Stato o di Governo dei Paesi membri dell'Unione europea.

Nato con l'obiettivo di dotare l'Unione di un assetto istituzionale più efficiente, più democratico e più rispondente alle aspettative dei cittadini e alle sfide poste dai nuovi scenari internazionali, il Trattato di Lisbona modifica - senza tuttavia sostituirli - il Trattato di Maastricht sull'Unione europea (TUE) e il Trattato di Roma istitutivo della Comunità europea, che muta la propria denominazione in quella di "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" (TFUE).

Fra gli aspetti più qualificanti della riforma, si possono ricordare:

- il rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo, anche attraverso la generalizzazione della procedura di co-decisione da parte del Parlamento stesso e del Consiglio quale modalità ordinaria di adozione degli atti normativi dell'Unione;

- l'aumentato coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nell'attività dell'UE, accompagnato anche da più estesi poteri di monitoraggio sull'osservanza del principio di sussidiarietà;

- l'introduzione di poteri di iniziativa popolare dei cittadini;

- la piena istituzionalizzazione del Consiglio europeo, con a capo un Presidente eletto per un mandato di due anni e mezzo rinnovabile una volta;

- la ridefinizione dei meccanismi decisionali del Consiglio dell'Unione europea, volta a renderne più efficace l'azione;

- la definizione di nuove regole sulle cooperazioni rafforzate fra Stati all'interno dell'Unione;

- il riconoscimento espresso agli Stati membri della facoltà, da esercitarsi in conformità alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione.

Il Trattato di Lisbona si propone inoltre di estendere o rafforzare l'intervento dell'UE in settori prioritari quali quelli della "libertà, sicurezza e giustizia" - comprendente anche la prevenzione e lotta contro il terrorismo e altre forme di criminalità - della politica energetica, della sanità pubblica, della protezione civile, della tutela ambientale, degli aiuti umanitari.

Infine, il Trattato di Lisbona mira a potenziare il ruolo dell'Unione europea sulla scena internazionale, attraverso il conferimento ad essa della personalità giuridica - da cui consegue, in particolare, la legittimazione a negoziare accordi internazionali - e l'istituzione della nuova figura dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che sarà anche uno dei vicepresidenti della Commissione.

Il Trattato di Lisbona incide anche sulla disciplina della politica economica e monetaria, il cui assetto - come delineato dal Trattato di Maastricht - non subisce comunque variazioni sostanziali.

La principale novità è rappresentata dall'inserimento della Banca Centrale Europea (BCE) fra le Istituzioni dell'Unione (art. 13, par. 1, TUE), cioè fra gli organismi posti al vertice della costruzione comunitaria - con conseguente applicabilità, salva diversa previsione, delle disposizioni comuni a tutte le Istituzioni europee.

Altro aspetto di rilievo è rappresentato dall'inclusione della politica monetaria fra i settori di competenza esclusiva dell'Unione (art. 3, par. 1, lett. c, TFUE) e dall'indicazione della stabilità dei prezzi come un obiettivo dell'Unione nel suo complesso (art. 3, par. 3, TUE), a cui dovrà ispirarsi l'azione non solo della BCE ma anche delle altre Istituzioni dell'UE e degli stessi Stati membri.

Il TFUE riafferma il mandato della BCE (art. 127 e segg.) della quale è espressamente confermata l'indipendenza sia istituzionale sia finanziaria (art. 282, par. 3, TFUE) e fa ora menzione dell'Eurosistema che comprende la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati che hanno adottato l'euro (art. 282, par. 1).

Il TFUE introduce anche una nuova disciplina della nomina dei componenti del Comitato esecutivo della BCE, che saranno designati, sempre tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, dal Consiglio europeo con deliberazione a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE (art. 283, par. 2, TFUE).

Modifiche significative riguardano, infine, la gestione delle politiche dell'Unione in materia economica e monetaria. In particolare, oltre al riconoscimento dell'Eurogruppo - che riunisce i competenti ministri degli Stati che hanno adottato la moneta unica - il Trattato di Lisbona attribuisce a questi Stati un ruolo specifico in materia di indirizzi di massima per le politiche economiche, di procedure relative ai disavanzi pubblici eccessivi e di concorso alle decisioni sull'allargamento dell'area dell'euro.



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