Il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge il 30 luglio 2010 n. 122, ha, tra l'altro, ridotto da euro 12.500 a euro 5.000 la soglia prevista dall'art. 49 del d.lgs. n. 231/07 in tema di limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore.
Per importi pari o superiori a 5.000 euro:
a) è vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A;
b) gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, ivi inclusi i vaglia della Banca d'Italia, devono essere emessi con la clausola di non trasferibilità.
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