Vendite allo scoperto e alcuni aspetti dei credit default swapEntrata in vigore del regolamento UE n. 236/2012

Il prossimo 1° novembre 2012 entrerà in vigore il Regolamento sullo short selling (regolamento (UE) n. 236/2012), che introduce obblighi di segnalazione delle posizioni nette corte sopra una certa soglia e alcune limitazioni alle vendite allo scoperto degli strumenti finanziari.

Per i titoli di Stato e i CDS sul debito sovrano il predetto Regolamento introduce:

  • l'obbligo di segnalazione alle autorità competenti di posizioni nette corte individuali su debito sovrano di importo rilevante (art. 7)
  • il divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli, nonché il divieto di assumere posizioni uncovered su credit default swap su emittenti sovrani (artt. 13, 14)
  • l'esenzione dalle predette regole per le attività svolte dai market maker e dai primary dealer in titoli di Stato (art. 17), previa notifica alle autorità competenti.

In base a quanto previsto dal nuovo articolo 4-ter del TUF (d.lgs 58/1998), introdotto con il Decreto Sviluppo (d.l. 179/2012), la Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri ordinari previsti dal Regolamento; il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) è l'autorità competente per i poteri di intervento in circostanze eccezionali, da esercitare su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob.

In particolare, alla Banca d'Italia dovranno essere effettuate le notifiche delle posizioni corte nette sul debito sovrano e le notifiche da parte dei market maker italiani e degli operatori principali autorizzati in titoli di Stato che intendono avvalersi delle esenzioni.

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