Modifiche unilaterali dei contratti bancari e finanziari. Obblighi degli intermediari e diritti dei clienti

Go to the english version Cerca nel sito

I contratti stipulati dalle banche e dagli intermediari finanziari con la propria clientela possono essere modificati, nel corso della loro durata, su iniziativa unilaterale degli operatori bancari e finanziari, nel rispetto  di precise condizioni di legge.

Nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza, la Banca d’Italia verifica le modalità con cui banche e intermediari finanziari adottano ed eseguono le modifiche unilaterali.

La presente nota intende informare sui diritti che la legge riconosce ai clienti in caso di variazione unilaterale dei contratti.

Le norme vigenti prevedono che le banche e gli intermediari finanziari debbano inviare alla propria clientela una comunicazione preventiva che illustri il contenuto della modifica unilaterale proposta, le motivazioni che ne sono alla base e la data di entrata in vigore.

Nel dettaglio:

  • la facoltà di modifica unilaterale deve essere prevista nel contratto e approvata specificamente dal cliente; se non è prevista o non è approvata specificamente, le banche e gli intermediari finanziari non possono adottare modifiche unilaterali;
  • il cliente deve essere informato delle modifiche con un preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o attraverso altra modalità precedentemente accettata dal cliente stesso;
  • le comunicazioni con cui le banche e gli intermediari finanziari rendono note le modifiche devono riportare in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”;
  • le banche e gli intermediari finanziari devono comunicare al cliente anche il motivo che giustifica le modifiche proposte (c.d. “giustificato motivo”);
  • nei contratti che hanno durata determinata (ad esempio, mutui) se il cliente è un consumatore o una micro-impresa non è consentita la modifica dei tassi d’interesse; se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa, la modifica dei tassi d’interesse è consentita solo a fronte di specifici eventi previsti dal contratto approvato dal cliente.

Il rispetto di questi obblighi permette ai clienti di valutare le modifiche unilaterali proposte, di conoscerne le motivazioni ed eventualmente di ricercare nuove soluzioni contrattuali, più adeguate alle proprie esigenze.

Le modifiche peggiorative adottate senza rispettare le condizioni previste dalla legge sono inefficaci.

Entro la data prevista per l’entrata in vigore delle modifiche, il cliente ha la possibilità di recedere dal contratto senza spese; in questo caso, la liquidazione del rapporto deve essere effettuata applicando le condizioni precedenti. Se il cliente non recede dal contratto, le variazioni

si  intendono  approvate  e  producono  effetti  dalla  data  indicata  nella  “Proposta  di  modifica unilaterale del contratto”.

Nel caso in cui il cliente ritenga che non siano state rispettate le regole in materia di modifica unilaterale dei contratti, potrà presentare reclamo alla banca o all’intermediario finanziario. Il reclamo può essere presentato anche dopo la data di entrata in vigore della variazione.

Le banche e gli intermediari finanziari devono fornire una risposta alla clientela entro 30 giorni. Nel caso in cui l’intermediario non risponda o la risposta non sia ritenuta soddisfacente, il cliente può presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, l’organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell’art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria).

Modifiche unilaterali dei contratti bancari e finanziari. Obblighi degli intermediari e diritti dei clienti