I criteri di convergenza per la valutazione dell’idoneità di un paese ad adottare la moneta unica, sono stati fissati dall’articolo 121, paragrafo 1, del Trattato CE e ulteriormente specificati nel Protocollo n. 21 allegato al Trattato CE. Le modalità di applicazione dei criteri sono state successivamente definite dalla BCE.
Essi includono:
a) la stabilità dei prezzi: il tasso medio di inflazione, negli ultimi dodici mesi prima della valutazione, non deve eccedere di oltre l’1,5% quello medio dei 3 Paesi membri con l’inflazione più bassa;
b) la sostenibilità della situazione della finanza pubblica: l’indebitamento netto e il debito delle amministrazioni pubbliche non devono essere superiori, rispettivamente, al 3% e al 60% del PIL, a meno che non se ne osservi un calo sostanziale e prolungato;
c) la stabilità del tasso di cambio: la quotazione della valuta nazionale deve collocarsi, per almeno due anni, all’interno dei margini normali di fluttuazione fissati negli accordi di cambio senza svalutazioni nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;
d) la convergenza dei tassi di interesse a lungo termine: il tasso di interesse nominale a lungo termine (sui titoli di Stato o titoli analoghi), osservato in media nell’arco di un anno prima dell’esame, non deve eccedere di oltre 2 punti percentuali quello medio dei 3 Paesi membri con l’inflazione più bassa.