Il Comitato esecutivo comprende il Presidente e il Vicepresidente della BCE e altri quattro membri, nominati di comune accordo dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri che hanno adottato l’euro.
Le principali responsabilità del Comitato esecutivo, che di regola si riunisce una volta la settimana, sono:
– preparare le riunioni del Consiglio direttivo;
– attuare la politica monetaria dell’area dell’euro in conformità con gli indirizzi e le decisioni adottati dal Consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle BCN dell’area dell’euro;
– gestire gli affari correnti della BCE;
– esercitare determinati poteri ad esso delegati dal Consiglio direttivo, inclusi quelli di natura regolamentare.
I membri del comitato esecutivo dispongono di un voto ciascuno.
Il comitato delibera, di regola, a maggioranza semplice dei votanti: in caso di parità, prevale il voto del presidente (art. 11 dello Statuto del SEBC/BCE).
Ai membri del Comitato Esecutivo si applicano le regole del Codice di condotta della BCE (che fornisce indirizzi e parametri per uniformare il comportamento di tutto il personale della BCE, così come dei membri del Comitato esecutivo, ad elevati standard professionali e deontologici) e quelle del Codice supplementare di criteri deontologici (che specifica ulteriormente il regime deontologico applicabile ai membri del Comitato esecutivo).