Applicazione della riserva di conservazione del capitale

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La Banca d’Italia ha esercitato l’opzione prevista dall’art. 160 (6) della Direttiva 2013/36/EU (CRD IV) e ha applicato la riserva di conservazione del capitale senza ulteriori periodi di transizione.

Conseguentemente, dall’1 gennaio 2014 le banche devono rispettare un livello di capitale di migliore qualità (common equity tier 1) pari al 7 per cento delle attività ponderate per il rischio, calcolate secondo le previsioni dell’art. 92 (3) del Regolamento 575/2013 (CRR), di cui 4,5 per cento a titolo di requisito minimo e 2,5 per cento come riserva di conservazione del capitale. Le banche che non dovessero rispettare quest’ultimo requisito non potranno distribuire dividendi, remunerazioni variabili e altri elementi utili a formare il patrimonio regolamentare oltre limiti prestabiliti e dovranno definire le misure necessarie a ripristinare il livello di capitale richiesto.

Queste disposizioni sono raccolte nella circolare n. 285 “Disposizioni di vigilanza per le banche”. Maggiori dettagli sono disponibili anche nel comunicato stampa del 19 dicembre 2013.

La Banca d’Italia ha anche esercitato l’opzione prevista dell’art. 129 (2) della CRD IV e ha esentato le piccole e medie società di investimento dall’applicazione della riserva di conservazione del capitale. Il contributo di queste società al rischio sistemico è trascurabile e l’esenzione dal detenere una riserva di conservazione del capitale non pone rischi per la stabilità del sistema finanziario italiano. Maggiori dettagli sono disponibili nella comunicazione del 31 marzo 2014.

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