Applicazione della riserva di conservazione del capitale

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Lo scorso ottobre la Banca d’Italia ha deciso di adottare il regime transitorio previsto dalla direttiva UE/2013/36 (Capital Requirements Directive, CRD4) per l’applicazione della riserva di conservazione del capitale (capital conservation buffer, CCoB), regime che consente un’introduzione graduale del requisito. Tale decisione modifica la scelta effettuata nel 2013, in sede di recepimento della CRD4, di anticipare l’applicazione della riserva in misura piena (pari al 2,5 per cento delle attività ponderate per il rischio) ai gruppi bancari a livello consolidato e alle banche non appartenenti a gruppi.

La decisione risponde all’esigenza di allineare la disciplina nazionale a quella della maggioranza dei paesi dell’area dell’euro. In tal modo da un lato si assicura la parità di trattamento tra intermediari di diversi paesi; dall’altro si riducono le divergenze tra le normative nazionali, in linea con l’azione avviata dal Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM) per minimizzare le differenze nella disciplina prudenziale applicabile alle banche.

A seguito dell’intervento normativo le banche sono tenute ad applicare un coefficiente minimo di riserva di conservazione del capitale, sia a livello individuale sia a livello consolidato, pari a:

- 1,250 per cento dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- 1,875 per cento dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- 2,500 per cento a partire dal 1° gennaio 2019.

Queste disposizioni sono contenute nel 18° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d’Italia (Disposizioni di vigilanza per le banche) e nel relativo atto di emanazione.

La Banca d’Italia ha anche deciso di modificare la disciplina attuativa della CRD4 per le società di investimento, affinché la normativa sulla riserva di conservazione del capitale applicabile alle SIM rimanga allineata a quella delle banche. Maggiori dettagli sono disponibili nella comunicazione del 30 novembre 2016.

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