Informazioni sulla Brexit

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Dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha cessato di essere membro dell'Unione europea. Il processo era stato avviato il 29 marzo 2017 con la notifica da parte del Regno Unito dell'intenzione di recedere dall'Unione (Brexit). Successivamente è stato negoziato un Accordo di recesso, concluso il 17 ottobre 2019 e ratificato il 30 gennaio 2020, che ha assicurato un'uscita ordinata del Regno Unito dalla UE. L'accordo prevedeva un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020, durante il quale restava ferma l'applicazione del diritto della UE al Regno Unito, anche in materia di accesso al mercato dei servizi finanziari. Con il termine di questo periodo la normativa europea ha cessato di applicarsi al Regno Unito, che è ora a tutti gli effetti un paese terzo.

Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore l'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra il Regno Unito e l'Unione europea, negoziato nel frattempo, che regola i rapporti bilaterali. In materia di servizi finanziari, l'accordo prevede la stipula di un Memorandum of understanding sulla cooperazione regolamentare, ma il grado di accesso reciproco ai mercati è considerevolmente inferiore a quanto era consentito in precedenza in ambito europeo dal principio del mutuo riconoscimento. L'accesso al mercato, infatti, è adesso regolato dalle norme europee e nazionali in materia. In particolare, in Italia si applicano le disposizioni del Testo unico bancario e del Testo unico della finanza in materia di autorizzazioni per gli intermediari bancari, finanziari e i prestatori di servizi di pagamento di paesi terzi. Per tutelare la stabilità finanziaria, la Commissione europea ha, inoltre, assunto due decisioni di equivalenza temporanea per le controparti centrali e i depositari centrali di titoli del Regno Unito, rispettivamente per 18 e 6 mesi.

Le istituzioni e le autorità, europee e italiane, si sono adoperate per assicurare un adeguato grado di preparazione all'uscita del Regno Unito dall'Unione; in Italia, sono state comprese nel decreto-legge 183/2020 "Milleproroghe" misure transitorie per garantire alla clientela degli intermediari britannici operanti in Italia che abbiano già presentato istanza di autorizzazione la continuità nella prestazione dei servizi e nelle tutele dei suoi interessi.

Documentazione della Banca d'Italia

L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, completata il 31 dicembre 2020 con lo scadere del periodo di transizione previsto dall'Accordo di recesso, comporta conseguenze rilevanti sulla prestazione dei servizi ai clienti europei da parte degli intermediari finanziari britannici. A questo riguardo, il Governo italiano ha introdotto disposizioni a tutela della clientela degli intermediari britannici operanti in Italia (cfr. art.22 del decreto-legge n° 183/2020, c.d. "Milleproroghe"). In particolare, sono previste norme a salvaguardia della continuità dei servizi prestati da intermediari che all'entrata in vigore del decreto avevano già presentato istanza di autorizzazione in Italia, e per l'ordinata gestione dei rapporti in tutti i casi di cessazione dell'operatività.

La Banca d'Italia ha emanato due comunicazioni in cui si forniscono indicazioni e spiegazioni sul contenuto di queste disposizioni per gli aspetti di interesse, rispettivamente, degli intermediari britannici operanti in Italia e dei loro clienti.

La Banca d'Italia ha emanato una comunicazione nella quale si ricordano gli effetti del termine del periodo di transizione previsto nell'Accordo di recesso e si chiede agli intermediari britannici operanti in Italia di fornire adeguate informazioni ai propri clienti, in particolare sugli aspetti di maggiore delicatezza: (a) modalità e contatti per richieste di assistenza, segnalazioni o reclami; (b) sistema risoluzione alternativa delle controversie; (c) regime di tutela dei depositi applicabile. Si invitano altresì gli intermediari a completare in modo ordinato i piani per la gestione della Brexit e ad adoperarsi per limitare gli effetti negativi per la clientela legati all'interruzione dei servizi e consentire l'esercizio dei diritti spettanti ai clienti per la prosecuzione, trasferimento o chiusura dei rapporti in essere.

Per gestire gli effetti giuridici della Brexit sotto il profilo della definitività degli ordini di trasferimento immessi da intermediari italiani in sistemi di pagamento e regolamento del Regno Unito, la Banca d'Italia ha adottato, in attuazione dell'articolo art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 210/2001 (attuativo della "Settlement Finality Directive" direttiva 98/26/CE), due provvedimenti atti a preservare le attuali condizioni di partecipazione degli enti italiani ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli regolati dalla legge inglese:

La Banca d'Italia ha emanato una comunicazione nella quale si invitano i clienti degli intermediari finanziari britannici operanti in Italia a verificare di avere ricevuto da essi un'informazione adeguata circa gli effetti della Brexit sulle relazioni contrattuali esistenti. In caso contrario, viene consigliato di prendere al più presto contatti con l'intermediario per ottenere indicazioni sulla possibilità di proseguire o meno i rapporti in essere.

La Banca d'Italia ha emanato una comunicazione nella quale si ricordano le caratteristiche del regime di paese terzo che dopo il termine del periodo di transizione previsto nell'accordo di recesso del Regno Unito dalla UE sarà applicabile a tutti gli intermediari britannici operanti in Italia e si richiamano questi ultimi ad adempiere agli obblighi di informazione nei confronti della clientela circa i riflessi sui rapporti in essere:

Ad agosto 2019 la Banca d'Italia ha sottoscritto con le competenti autorità di vigilanza del Regno Unito un protocollo di intesa (Memorandum of Understanding) che assicurerà un adeguato livello di cooperazione e lo scambio delle informazioni fra le autorità quando, al termine del periodo di transizione, il diritto dell'Unione europea non sarà più applicabile al Regno Unito.

La Banca d'Italia ha invitato gli intermediari britannici che operano sul territorio nazionale a informare i clienti italiani in merito alle iniziative assunte in relazione alla Brexit e alle conseguenze per le relazioni contrattuali in essere. Resta fermo l'invito a informare adeguatamente la clientela italiana durante il periodo di transizione.

Le comunicazioni relative a uno scenario di Brexit senza accordo, non più rilevanti e applicabili, sono disponibili qui.

Collegamenti alle pagine sulla Brexit delle altre Autorità di Vigilanza

INTERVENTI DEL GOVERNO ITALIANO

INTERVENTI DELLE ISTITUZIONI EUROPEE

INTERVENTI E INTERVISTE DELLA BANCA D'ITALIA