Le dichiarazioni sostitutive del protesto

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La dichiarazione sostitutiva del protesto è una constatazione equivalente al protesto, rilasciata dalla Banca d'Italia su richiesta del trattario (l'intermediario presso cui il traente, vale a dire il soggetto che emette l'assegno bancario o postale, ha il conto corrente) per conto del negoziatore (l'intermediario che riceve l'assegno dal beneficiario per l'incasso).

Il beneficiario di un assegno bancario o postale, presentato al pagamento in tempo utile e non pagato, può infatti agire (cd. "azione di regresso") contro i giranti (coloro che hanno trasferito l'assegno ad altro soggetto), il traente e gli eventuali avallanti anche nel caso in cui il mancato pagamento sia constatato con una dichiarazione della Banca d'Italia (art. 45 del R.D. n. 1736 del 21 dicembre 1933, cd. "Legge Assegni").

Il ricorso alla Banca d'Italia ai fini del rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto è soggetto all'applicazione di uno schema tariffario, volto a consentire alla Banca stessa di recuperare i costi sostenuti nello svolgimento della relativa attività.

La Banca d'Italia comunica mensilmente gli elenchi dei protesti ai Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la successiva pubblicazione nel "Registro informatico dei protesti" e trasmette ai Prefetti i rapporti di accertamento degli illeciti amministrativi, consistenti nell'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista (legge n. 386 del 15 dicembre 1990).

Con la legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato la Legge Assegni e i relativi regolamenti attuativi, è stata introdotta la possibilità di ricorrere alla forma elettronica sia per la presentazione interbancaria al pagamento degli assegni sia per gli atti di constatazione del mancato pagamento (protesto e dichiarazione sostitutiva).

Il servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto è stato, pertanto, adeguato al nuovo quadro normativo che prevede un colloquio telematico con gli intermediari che si avvalgono di questo servizio.

Tali modalità consentono ai trattari di inviare alla Banca d'Italia, tramite Internet, le richieste di dichiarazione sostitutiva del protesto unitamente all'immagine dell'assegno e all'eventuale documentazione accessoria.

Il nuovo servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto è stato avviato in concomitanza con l'avvio della nuova procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT), preordinata alla presentazione al pagamento degli assegni in forma elettronica e al loro regolamento tramite il sistema di compensazione BI-Comp della Banca d'Italia.

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