La Banca d'Italia, le altre Banche Centrali Nazionali dell'Eurosistema e la Banca Centrale Europea, in stretto contatto con le Forze dell'Ordine, tengono costantemente sotto controllo l'andamento delle falsificazioni.

A livello globale, le contraffazioni ritirate dalla circolazione sono state 467.000, per oltre il 70 per cento nei tagli da €20 ed €50.

In Italia le banconote euro ritirate dalla circolazione e riconosciute false dalla Banca d'Italia sono state 104.669, ammontare inferiore a quanto registrato prima della pandemia, periodo caratterizzato da una contrazione del fenomeno. Anche in Italia i tagli più falsificati sono stati quelli da €20 e da €50, che rappresentano l’80 per cento del totale.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il comunicato della Banca Centrale Europea.

 

Distribuzione delle banconote contraffatte esaminate dalla Banca d'Italia per taglio
Dati annuali 2020-2023

Distribuzione delle banconote contraffatte esaminate dalla Banca d'Italia per taglio - Dati annuali 2020-2023

Banconote false esaminate dalla Banca d’Italia per taglio

Anno € 5
€ 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 Totale

Media
quinquennio
2015-2019

1.350 4.752 53.723 54.155 19.023 823 252 134.078
2020 782 2.734 25.629 23.976 11.718 302 88 65.229
2021 787 3.767 13.934 21.059 9.029 1.900 87 50.563
2022 856 4.507 11.873 34.215 9.817 185 184 61.637
2023 1.061 5.751 43.198 41.335 12.874 237 213 104.669

Lotta alle falsificazioni

La falsificazione, che secondo la legge italiana costituisce un reato, è un fenomeno a cui le banche centrali pongono la massima attenzione in quanto, se non tenuto sotto controllo, può minare la fiducia del pubblico nella valuta mettendone a repentaglio l'integrità.

La Banca d'Italia coopera con le altre Banche Centrali Nazionali dell'Eurosistema (BCN) e con la Banca Centrale Europea (BCE) nell'azione di contrasto della falsificazione delle banconote. Prende parte attiva alla formazione in materia di riconoscimento delle banconote falsificate rivolta alle Forze di Polizia nazionali e di altri Paesi, agli operatori della Pubblica Amministrazione e ai gestori professionali del contante.

L'azione continua di sostituzione delle banconote logore in circolazione consente di mantenere elevata la qualità del contante e di conseguenza agevola il riconoscimento e il ritiro dalla circolazione delle falsificazioni.

Per rendere ancora più incisiva l'opera di contrasto alla contraffazione sono stati realizzati, in sede europea, un sistema informatico di raccolta e monitoraggio dei dati sulle falsificazioni (Counterfeit Monitoring System - CMS, ovvero Sistema di Monitoraggio delle Contraffazioni) e uno schema organizzativo che vede operare differenti istituzioni in ogni Paese membro. Presso la Banca d'Italia opera:

  • un National Analysis Center (NAC) con il compito di analizzare le banconote sospette di falsità
  • un National Central Bank Counterfeit Center (NCC, presente presso tutte le BCN) con il compito di coordinare gli "attori" del sistema, attribuire i diritti di accesso al CMS da parte di terzi e definire la portata degli accessi.

Cosa fare quando si è in possesso di banconote sospette di falsità

Una persona che abbia dei dubbi sulla legittimità di una banconota in suo possesso non deve tentare di spenderla, perché tale comportamento costituirebbe un reato; deve invece farla esaminare da addetti agli sportelli delle banche commerciali o degli uffici postali o delle Filiali della Banca d'Italia.

Costoro, se ritengono che la banconota sia falsa, hanno l'obbligo di ritirarla dalla circolazione e trasmetterla all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia, in Roma, dove il Centro Nazionale di analisi delle banconote sospette di falsità (NAC) la esamina per accertarne la falsità.

In caso di ritiro di una banconota sospetta di falsità, i soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione redigono un verbale, una copia del quale viene rilasciata, a titolo di ricevuta, all'esibitore.

Se il NAC della Banca d'Italia accerta la legittimità della banconota, l'esibitore viene rimborsato, senza alcuna trattenuta. In caso contrario all'esibitore non è dovuto alcun rimborso.

La Banca d'Italia comunica l'esito dell'accertamento all'ente che ha effettuato il ritiro (verbalizzante).

La conoscenza degli elementi di sicurezza delle banconote è il mezzo più efficace per proteggersi dalle falsificazioni e per evitare la perdita economica che deriva dall'accettazione di una banconota falsa.

Obblighi di riferimento per le banconote sospette di falsità

I gestori del contante (banche, Poste Italiane S.p.A. e gli altri operatori professionali che partecipano alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete in euro) ritirano dalla circolazione e trasmettono alle Filiali della Banca d'Italia le banconote che non sono state classificate come autentiche in seguito ai controlli di autenticità effettuati automaticamente o, quando consentito, in modo manuale.

Le banconote sospette sono trasmesse immediatamente e in ogni caso entro e non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono state ricevute. La trasmissione delle banconote deve essere corredata dal verbale di ritiro contenente le informazioni di cui all'allegato 5 del Provvedimento della Banca d'Italia del 22 giugno 2016.

Per consultare l'elenco delle Filiali presso le quali possono essere spedite o consegnate le banconote sospette di falsità, clicca qui.

Euro Check Web Site

La Banca Centrale Europea ha predisposto il sito "Euro Check Web Site", contenente informazioni sulle contraffazioni delle banconote euro. L'accesso al sito è riservato a utenti appartenenti a categorie che per l'attività svolta necessitano di tali informazioni, designati dalle istituzioni di appartenenza (gestori professionali del contante, Forze dell'Ordine, produttori di apparecchiature per la selezione del contante) e appositamente autorizzati dalle BCN, dalla BCE o dall'Europol.

Normativa di riferimento

  • Regolamento (CE) N. 1339/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001pdf 80.4 KB Estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione Poiché la lotta contro la falsificazione non può essere gestita solo a livello dell’area dell’euro, ha esteso gli effetti del Regolamento (CE) n. 1338/2001 ai Paesi membri dell’Unione Europea che non hanno adottato l’Euro quale moneta unica. Data Pubblicazione::25 aprile 2007
  • Regolamento (CE) N. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001pdf 102.1 KB Definisce alcune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione Stabilisce alcune misure necessarie alla circolazione delle banconote e delle monete in euro in condizioni tali da assicurarne la protezione globale, effettiva ed omogenea contro le attività di falsificazione; sancisce l’obbligo per banche, Poste Italiane S.p.A. e gli altri operatori che gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete a titolo professionale, di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete denominate in euro sospette di falsità e di trasmetterle alle autorità nazionali competenti. Data Pubblicazione::25 aprile 2007
  • Regolamento (CE) n. 45/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 (link esterno) Modifica il regolamento (CE) n. 1339/2001 che estende gli effetti del Regolamento (CE) n. 44/2009 ai Paesi membri dell’Unione Europea che non hanno adottato l’Euro quale moneta unica
  • Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 (link esterno) Modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione

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