Le norme che regolano il trattamento delle monete in euro sospette di falsità sono contenute nel Decreto 1° marzo 2002 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che recepisce le indicazioni del Regolamento (CE) N. 1338/2001 del Consiglio del 28/06/2001.
Nel citato decreto vengono individuati i soggetti obbligati a ritirare dalla circolazione le monete in euro sospette di falsità nel momento in cui ne vengono in possesso per qualunque motivo; tra questi, ad esempio, sono compresi le banche, la società Poste Italiane, le imprese e le società di investimenti, le società di gestione del risparmio, gli intermediari finanziari, gli agenti di cambio, le imprese di assicurazioni.
Tali soggetti, dopo aver rilasciato al presentatore un verbale di ritiro, devono immediatamente inoltrare le monete sospette di falsità al Centro Nazionale di Analisi (CNAC) istituito presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Se dalla successiva perizia tecnica le monete risultassero legittime, la Zecca dello Stato comunicherà l’esito dell’esame alla Cassa Speciale per le monete a debito dello Stato, che provvederà a rimborsare all’esibitore gli importi delle monete ritirate. Se, al contrario, ne venisse accertata la falsità, nessun rimborso è dovuto all’esibitore.