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HomeBanconote e MoneteLa funzione di emissioneIl controllo delle banconote e monete in euro e il ricircolo del contante da parte degli operatori professionali

La funzione di emissione

Il controllo delle banconote e monete in euro e il ricircolo del contante da parte degli operatori professionali

Le Autorità Monetarie che emettono le banconote e le monete in euro hanno il compito di preservare la fiducia dei cittadini nella moneta comune, tutelando l'ntegrità e la qualità del circolante.

Agli operatori professionali del contante - banche, Poste Italiane S.p.A. e altri operatori economici che partecipano alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete - viene richiesto di effettuare controlli di autenticità e idoneità a circolare sulle banconote e monete per riconoscere prontamente gli esemplari sospetti di falsità e per accertare che lo stato di conservazione dei biglietti e delle monete circolanti sia di buon livello qualitativo.

Le banconote e le monete in euro sospette di falsità devono essere consegnate, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, presso i quali sono costituiti i Centri Nazionali di Analisi delle contraffazioni. Analoghe procedure sono previste per le banconote e le monete metalliche non più idonee a circolare.

Banconote

Per ciò che concerne le banconote, i controlli devono essere eseguiti secondo le procedure stabilite dalla BCE.

In particolare le banconote distribuite al pubblico tramite gli sportelli bancari automatici (ATM) o altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela devono essere state precedentemente controllate per autenticità e qualità con l'utilizzo di apparecchiature il cui corretto funzionamento è stato verificato da una Banca Centrale Nazionale dell' Eurosistema e le cui caratteristiche sono pubblicate sul sito internet della BCE. I biglietti esitati esclusivamente in operazioni di sportello possono essere anche controllati manualmente dal personale addestrato di banche e uffici postali, sia per l'autenticità che per la qualità.

La Banca d'Italia ha poteri regolamentari e di controllo, compreso quello ispettivo, nei confronti degli operatori del contante, nonché sanzionatori per i casi di inadempienza agli obblighi previsti dalla normativa. Un'attività di monitoraggio sul ricircolo del contante viene effettuata sulla base delle informazioni e sui dati trasmessi periodicamente dagli operatori.

Monete

Per ciò che concerne le monete, i controlli devono essere eseguiti secondo le procedure stabilite dall'Unione Europea.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha poteri regolamentari e di controllo nei confronti degli operatori del contante, nonché sanzionatori per i casi di inadempienza agli obblighi previsti dalla normativa. Controlli ispettivi vengono effettuati dall'stituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Normativa di riferimento

  • Regolamento (CE) N. 1338/2001 pdf 118 kB
    Stabilisce alcune misure necessarie alla circolazione delle banconote e delle monete in euro in condizioni tali da assicurarne la protezione globale, effettiva ed omogenea contro le attività di falsificazione; sancisce l’obbligo per banche, Poste Italiane S.p.A. e gli altri operatori che gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete a titolo professionale, di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete denominate in euro sospette di falsità e di trasmetterle alle autorità nazionali competenti.
  • Regolamento (CE) N. 1339/2001 pdf 89 kB
    Poiché la lotta contro la falsificazione non può essere gestita solo a livello dell’area dell’euro, ha esteso gli effetti del Regolamento (CE) n. 1338/2001 ai Paesi membri dell’Unione Europea che non hanno adottato l’Euro quale moneta unica.
  • Provvedimento del Governatore del 4 maggio 2007
    Vigilanza › Quadro normativo › Regolamentazione della Banca d'Italia › Disposizioni di vigilanza
    Impone alle banche che esternalizzano, in tutto o in parte, il trattamento del contante di valutare attentamente le capacità professionali e l’adeguatezza organizzativa del soggetto incaricato, e di accertarsi che quest’ultimo utilizzi apparecchiature conformi alla normativa della Banca Centrale Europea. Il rapporto con il soggetto incaricato dev’essere formalizzato in un contratto scritto.
  • regolamento (CE) n. 44/2009
    Ha modificato la disciplina delle misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione, dettate con Regolamento 1338/2001, prevedendo che gli operatori professionali del contante debbano effettuare controlli di autenticità sulle banconote e monete in euro ricevute che intendano reimmettere in circolazione, per le banconote, tali controlli devono essere effettuati secondo le procedure definite dalla Banca Centrale Europea.
  • regolamento (CE) n. 45/2009 (Solo in inglese)
    Ha esteso gli effetti del Regolamento (CE) n. 44/2009 ai Paesi membri dell’Unione Europea che non hanno adottato l’Euro quale moneta unica
  • Decisione BCE/2010/14 del 16 settembre 2010
    Definisce le procedure per le verifiche delle apparecchiature per l’autenticazione e la selezione delle banconote nonché le attività di monitoraggio e i poteri correttivi affidati alle BCN dell’Eurosistema.
  • Regolamento UE n. 1210/2010 del 15 dicembre 2010
    Banconote e Monete › Monete
    Definisce le procedure per l’autenticazione delle monete in euro e il trattamento di quelle non adatte alla circolazione.
  • Art. 97 del Decreto-legge n. 1/2012
    Detta le disposizioni attuative della normativa comunitaria in materia di gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro. Conferisce alla Banca d’Italia, nell’ambito delle competenze sulle banconote, poteri regolamentari, ispettivi e sanzionatori nei confronti dei gestori del contante.
  • Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 14 febbraio 2012 pdf 2 MB
    Detta le disposizioni alle quali i gestori professionali del contante devono attenersi nell’attività di ricircolo, incluse le segnalazioni che devono inviare alla Banca d’Italia.
    Il Provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.41 del 18 febbraio 2012 ed è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.


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