In Italia, il ritiro dalla circolazione delle banconote sospette di falsità è regolamentato dal Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 4 settembre 2008, che ha sostituito il precedente Provvedimento del 21 gennaio 2002, così come modificato dal Provvedimento del 15 marzo 2006.
Il Provvedimento è stato emanato in attuazione dell'art. 8 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 350, che a sua volta recepisce il dettato dell'art. 6, 1° e 2° comma del Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio.
Il Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L181/6 del 4.7.2001 "definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione".
Il Regolamento stabilisce, tra l'altro, l'obbligo, per gli enti creditizi e per gli altri istituti che gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete a titolo professionale, di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete euro sospette di falsità e di trasmetterle alle autorità nazionali competenti. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per sanzionare i soggetti che non adempiono all'obbligo di ritiro.
Il Regolamento (CE) 1339/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 181/11 del 4.7.2001 "estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione".
Il Decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 224 del 26 settembre 2001), coordinato con la legge di conversione 23 novembre 2001 n. 409 recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro".
Il Decreto individua nella Banca d'Italia (per le banconote) e nell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (per le monete) le istituzioni alle quali devono essere inviate, rispettivamente, le banconote e le monete euro sospette di falsità. La Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze possono emanare disposizioni organizzative per il rispetto degli obblighi di ritiro.
Nei confronti dei soggetti che non adempiono agli obblighi di ritiro è applicabile la sanzione pecuniaria amministrativa da tremila a quindicimila euro: la competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministro dell'Economia e Finanze per le monete, al Governatore della Banca d'Italia per le banconote euro.
Il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 4 settembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2008) elenca i soggetti tenuti al ritiro dalla circolazione delle banconote euro sospette di falsità (tra i quali banche, uffici postali, intermediari finanziari e società di servizi).
Questi soggetti hanno l'obbligo di inviare le banconote ritirate dalla circolazione ad una Filiale della Banca d'Italia (tra quelle indicate nell'Allegato 2 al Provvedimento stesso) senza indugio e comunque "non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le banconote stesse sono state versate o depositate, o l'unità operativa le ha comunque rinvenute".
Hanno inoltre l'obbligo di impartire istruzioni scritte agli addetti alle proprie unità operative e di verificarne l'effettiva applicazione.
Il modulo di ritiro delle banconote sospette di falsità (verbale di ritiro) è allegato al Provvedimento (Allegato 1) insieme con le istruzioni per la compilazione.