Una persona che abbia dei dubbi sulla legittimità di una banconota in suo possesso non deve tentare di spenderla, perché tale comportamento costituirebbe un reato: deve invece farla esaminare da addetti agli sportelli delle banche ordinarie o degli uffici postali o delle Filiali della Banca d’Italia.
Costoro, se ritengono che la banconota sia falsa, hanno l’obbligo di ritirarla dalla circolazione e trasmetterla all’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia, in Roma, dove il nucleo di analisi per le banconote sospette di falsità (NAC) la esamina per accertarne definitivamente la falsità.
In caso di ritiro di una banconota sospetta di falsità i soggetti obbligati (art. 1 del Provvedimento del Governatore del 21 gennaio 2002) redigono un verbale, una copia del quale viene rilasciata, a titolo di ricevuta, all’esibitore.
Se il NAC della Banca d’Italia accerta la legittimità della banconota, l’esibitore viene rimborsato, senza alcuna trattenuta, con vaglia cambiario della Banca d’Italia emesso a suo nome e di pari importo.
In caso contrario all’esibitore non è dovuto alcun rimborso.
Gli esibitori possono in qualsiasi momento chiedere informazioni sull’esito dell’accertamento compiuto dal NAC tramite le Filiali della Banca d’Italia.
La conoscenza degli elementi di sicurezza delle banconote è il mezzo più efficace per proteggersi dalle falsificazioni e per evitare la perdita economica che deriva dall’accettazione di una banconota falsa.