La partecipazione al capitale della Banca d'Italia è disciplinata dagli artt. 3 e 49 dello Statuto. Il capitale, di ammontare pari a 156.000 euro, è rappresentato da 300.000 quote di partecipazione nominative di 0,52 euro ciascuna. La disciplina della titolarità delle quote di partecipazione fa rinvio alle disposizioni legislative. E’ altresì stabilito che la cessione di quote del capitale avviene solo previo consenso del Consiglio Superiore e su proposta del Direttorio “nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza dell’Istituto e di una equilibrata distribuzione”.
L’assemblea generale ordinaria dei partecipanti si riunisce annualmente, non più tardi del 31 maggio, per deliberare sull’approvazione del bilancio, sul riparto degli utili e l’assegnazione dei frutti delle riserve e, ove occorra, sulla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale.
Gli artt. 39 e 40 dello Statuto si occupano della distribuzione degli utili, una parte dei quali è devoluta allo Stato, degli impieghi delle riserve e dei relativi frutti.
L’assemblea straordinaria è l’organo competente a deliberare le modifiche statutarie; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia prevista dallo Statuto (artt. 6-14).