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Contrasto al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa

A seguito degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, gli organismi internazionali competenti e le autorità nazionali hanno adottato iniziative volte a contrastare adeguatamente il terrorismo, non solo sul piano operativo, ma anche su quello finanziario.

Per quanto riguarda l'Italia, è stata introdotta la fattispecie penale di associazione con finalità di terrorismo internazionale (art. 270 bis c.p) . Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Comitato di sicurezza finanziaria, con funzioni di analisi e coordinamento tra le varie autorità e forze di polizia competenti in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ed economico a scopo di finanziamento del terrorismo e di riciclaggio.

In questo quadro, sono state ampliate le competenze della UIF al contrasto del terrorismo sul piano finanziario.

Nell'ambito del contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa, le Nazioni Unite hanno predisposto misure di prevenzione e contrasto del finanziamento dei programmi di proliferazione, prevedendo il divieto di assistere o finanziare soggetti implicati in tali attività.

L'Unione europea, in attuazione delle Risoluzioni adottate in sede ONU, ha emanato una serie di provvedimenti, tra i quali, in particolare, il Regolamento CE 267/2012, che prevede misure restrittive nei confronti dell'Iran (congelamento di fondi e risorse economiche di persone o entità associate allo sviluppo di attività sensibili in termini di proliferazione).

Il GAFI ha elaborato linee guida volte a dare attuazione alle sanzioni di natura finanziaria adottate dalle Nazioni Unite.

Nelle Raccomandazioni sono state, da ultimo, introdotte misure specifiche volte a fronteggiare il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, in conformità alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

In questo ambito, la UIF riceve comunicazione dei congelamenti effettuati nei confronti di soggetti designati dai relativi regolamenti comunitari ovvero dai decreti emanati in materia dal Ministero dell'economia e finanze; riceve altresì le segnalazioni di operazioni sospette riconducibili al finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa.

Quale strumento di ausilio per la rilevazione di operazioni sospette riconducibili al fenomeno del finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, gli intermediari si avvalgono delle indicazioni operative emanate dalla Banca d'Italia il 10 novembre 2009.



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