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HomeUnità di informazione finanziariaContrasto al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massaNormativaPareriIndividuazione dei soggetti cui applicare le misure di congelamento e di segnalazione (del 16 gennaio 2002)

Individuazione dei soggetti cui applicare le misure di congelamento e di segnalazione

Nell'art.1 del Decreto - Legge 28 settembre 2001, n.353 e nell'art.2 del Decreto - Legge 12 ottobre 2001, n.369 è sancita la nullità degli atti compiuti in violazione dei Regolamenti comunitari recanti, in particolare, misure di congelamento delle disponibilità dei Talibani dell'Afghanistan ed è stabilito il divieto di compiere operazioni con i soggetti indicati nelle liste allegate ai Regolamenti stessi.

Nel Provvedimento dell'Ufficio Italiano dei Cambi del 9 novembre 2001 si chiarisce, anche con riferimento all'attuazione delle misure di congelamento e degli obblighi di segnalazione e comunicazione, che le relative disposizioni si applicano in virtù della semplice ricorrenza dei dati anagrafici indicati nelle liste; inoltre, si precisa che l'applicazione delle misure e degli obblighi in questione può essere evitata (o revocata) solo in presenza di informazioni che consentano di escludere la corrispondenza con i soggetti indicati nelle liste.

A tale ultimo riguardo, appare opportuno aggiungere che in tale valutazione gli intermediari devono tenere conto di tutti gli elementi contenuti nelle liste e verificarne la ricorrenza sulla base delle informazioni disponibili e della conoscenza della clientela.

In particolare, la coincidenza può escludersi qualora uno o più dei dati identificativi disponibili siano del tutto diversi da quelli indicati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste ai soggetti venuti in rilievo. A quest'ultimo riguardo, la coincidenza non sussiste qualora l'intermediario, sulla base di informazioni certe e secondo valutazioni di ragionevolezza, possa escludere che tali cariche e qualifiche siano attribuibili al cliente in quanto incompatibili con il tenore di vita ed ogni sua altra caratteristica oggettiva e soggettiva.

La valutazione può essere integrata anche dalla considerazione della movimentazione del rapporto in un arco temporale congruo (ad esempio, negli ultimi dodici mesi) per verificare che essa sia interamente da ricondursi alle normali esigenze finanziarie della famiglia o dell'impresa del cliente e non presenti quindi aspetti oggettivamente riconducibili ad attività di finanziamento al terrorismo.

Nei casi di non applicazione o revoca dei vincoli di congelamento, gli intermediari dovranno fornire specifica comunicazione all'Ufficio Italiano dei Cambi, Servizio Antiriciclaggio, indicando le valutazioni compiute e le motivazioni a loro sostegno.


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