La presente aggiorna le istruzioni impartite a suo tempo con la circolare del 22 agosto 1997 ed attiene al contenuto informativo da inserire nei Campi NOTE relativi alla "Descrizione dell'Operazione" ed ai "Motivi del Sospetto"; tale modifica consente una valutazione più completa e agevola gli ulteriori approfondimenti di competenza, mantenendo inalterata la struttura del "Data Entry" attualmente utilizzato per la produzione delle segnalazioni.
Pertanto il punto 5.3 della circolare U.I.C. del 22 agosto 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1997, è integralmente sostituito come segue:
Le informazioni relative alle operazioni segnalate dovranno essere completate con i seguenti elementi, se presenti:
Dovranno, inoltre, essere fornite informazioni circa la genesi della segnalazione precisando se essa origina da:
Nel rammentare che nel quadro B "descrizione dell'operazione" è possibile inserire informazioni relativamente a tre operazioni, nonché indicare il numero di quelle collegate, quando "il sospetto sia riferito ad una pluralità di transazioni", si ritiene opportuno che l'intermediario indichi preliminarmente se la segnalazione riguarda un numero limitato di operazioni, indicando l'operatività normalmente svolta dal soggetto segnalato, ovvero se attenga all'operatività complessiva posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato dal segnalante.
In tale ultimo caso saranno evidenziati i volumi complessivi dell'operatività anomala, distinguendo tipologie di operazione, movimenti in dare e in avere e, qualora significative, le parti per contanti. I dati informativi potranno essere desunti dall'archivio unico informatico e dalle altre procedure utilizzate dai segnalanti.
Di seguito si forniscono i dettagli informativi che gli intermediari avranno cura di tenere presenti nella compilazione del quadro B, 11.NOTE, campo descrizione dell'operazione, di cui alla segnalazione riportata in Allegato A alla circolare 22 agosto 1997.
1) Operazioni di versamento di contante.
Informazioni in merito alle eventuali successive operazioni di utilizzo/ movimentazione dei fondi versati con i dettagli relativi, secondo le specifiche indicate ai punti successivi per le relative tipologie di operazione. Si ritiene utile conoscere l'esistenza o meno di cassette di sicurezza, e, nel caso, i relativi accessi ed i possibili collegamenti con le operazioni di versamento di contante.
2) Operazioni di prelevamento di contante.
Informazioni, secondo le specifiche di cui ai punti successivi, in merito alle operazioni che hanno portato alla formazione della provvista, specificando se le stesse siano da considerarsi o meno, per tipologia e sotto l'aspetto quantitativo, in linea con il profilo economico-finanziario del soggetto segnalato (Nel caso di "cambio di assegni di terzi" o "incasso di assegni circolari" per il contenuto informativo relativo ai titoli negoziati si faccia riferimento alle informazioni richieste all'alinea successivo).
3) Operazioni su assegni bancari, assegni circolari e titoli similari.
- al numero identificativo dei titoli;
- al conto di traenza (per gli assegni bancari);
- all'Istituto sul quale i titoli vengono tratti/emessi (denominazione e Cab della dipendenza interessata).
- all'Istituto presso il quale i titoli sono stati presentati;
- ai beneficiari e agli ordinatari dei titoli stessi;
- al numero delle girate, se presenti.
Si prega inoltre di voler fornire informazioni circa l'eventuale esistenza di pluralità di girate sugli assegni oggetto di versamento od estinzione.
4) Operazioni tramite ordini di pagamento, bonifici.
Informazioni:
5) Operazioni su strumenti finanziari.
Indicazione di ogni elemento utile ad identificare:
6) Altre operazioni.
- Informazioni relative agli investimenti oggetto di finanziamento, alla persona giuridica destinataria del finanziamento (con particolare riferimento alle eventuali operazioni di capitalizzazione e ricapitalizzazione, al contributo dei soci ovvero all'utilizzo di fondi provenienti da terzi) alle modalità di utilizzo dei fondi resisi disponibili.
- Informazioni in ordine alle motivazioni sottostanti alla richiesta del finanziamento, all'utilizzo dello stesso ed alle garanzie prestate dal soggetto segnalato e/o da terzi. Assumono, nella circostanza, particolare valore le informazioni desumibili dall'area che sovrintende all'erogazione dei finanziamenti (anche con riferimento ai collegamenti con altri soggetti).
- Analoghe informazioni vanno fornite nel caso di operazioni di ricorso al finanziamento da parte del mercato, in particolare se l'intermediario segnalante ha preso parte all'emissione e/o al collocamento dei titoli di debito.
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Si precisa che, nel caso in cui la segnalazione abbia ad oggetto l'operatività complessiva del cliente, è opportuno che i dettagli informativi sopra riportati vengano forniti per le operazioni più significative o ripetute.
Gli intermediari provvederanno a fornire informazioni sulla data di accensione dei rapporti movimentati e su quella dell'eventuale estinzione. Si sottolinea, inoltre, l'opportunità di indicare notizie in merito ad eventuali rapporti in capo al soggetto segnalato presso altri intermediari, di cui il segnalante sia a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale (sulla base, ad esempio, di documentazioni o dichiarazioni rese dal soggetto interessato ovvero che possano essere, a titolo esemplificativo, desunte da disposizioni di giro su conti intestati allo stesso soggetto presso altri intermediari o ancora dall'esistenza di garanzie prestate sotto forma di certificati di deposito o libretti di risparmio nominativi, intestati al soggetto segnalato, emessi da altri istituti).
Analoghe informazioni sull'operatività andranno fornite per le segnalazioni inoltrate nell'ambito del contrasto finanziario al terrorismo.
In questo ambito va inserita una sintesi significativa delle ragioni che hanno indotto l'intermediario ad effettuare la segnalazione, con riferimento:
Si rammenta che la semplice evidenza da parte di sistemi automatici di rilevazione di operazioni anomale secondo criteri oggettivi non deve essere considerata come ragione di per sé sufficiente per l'inoltro della segnalazione, ma come base per ulteriori verifiche sulla scorta degli elementi raccolti in merito all'attività del soggetto ed al suo profilo economico-finanziario.
Gli elementi oggettivi dell'operazione acquistano naturalmente un peso maggiore quando sia più rarefatto il rapporto tra intermediario e cliente, come nel caso di operazioni effettuate attraverso canali distributivi basati su forme di comunicazione "a distanza" o nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento quali la moneta elettronica.
Nei casi in cui l'operatività si realizzi per il tramite di soggetti terzi (promotori finanziari, agenti) la valutazione delle operazioni da parte degli intermediari dovrà tenere conto delle informazioni sul profilo economico-finanziario del cliente trasmesse da tali soggetti o dalle eventuali ulteriori informazioni acquisite, con le dovute cautele, anche dai soggetti in questione.
Si ritiene, inoltre, significativo che gli intermediari comunichino eventuali ulteriori informazioni che possano far individuare attività solo indirettamente ricollegabili allo stesso.
Quanto alla valutazione del profilo del soggetto stesso, si prega di fare riferimento - se presenti - agli accertamenti bancari ed agli ulteriori provvedimenti disposti dall'Autorità giudiziaria, ovvero alle informazioni acquisite tramite i mezzi di stampa e di comunicazione o desumibili dalla piazza.
Una particolare attenzione va posta, infine, nell'indicazione dei soggetti individuati come funzionalmente collegati all'operazione o all'operatività sospetta segnalata in capo ad un determinato soggetto; degli stessi verranno forniti, qualora noti e qualora tale indicazione sia indispensabile alla configurazione del sospetto, gli estremi anagrafici e, se disponibile, il codice fiscale.
Roma, 27 febbraio 2006
Il direttore generale: Bianchi