Agli esercenti attività di money transfer
Oggetto: Indicazioni per la rilevazione di operazioni sospette
In considerazione della crescente rilevanza assunta dall’attività di trasferimento di fondi al di fuori del tradizionale canale bancario, tenuto anche conto delle istanze provenienti dagli operatori del settore, in applicazione dell’art.150, comma 2, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, vengono diramate indicazioni per la rilevazione delle operazioni sospette di cui all’art.3 della Legge 5 luglio 1991, n. 197, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dalle “Istruzioni operative per l’individuazione di operazioni sospette” emanate dalla Banca d’Italia con Provvedimento del 12 gennaio 2001.
Le indicazioni sono rivolte agli intermediari finanziari iscritti nell’Elenco generale previsto dall’art.106 del Testo Unico Bancario, esercenti l’attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento di fondi (cosiddetto money transfer) nonché, tenendo conto del contesto normativo, agli agenti in attività finanziaria dei quali gli intermediari stessi si avvalgono.
Le indicazioni, indotte dalle peculiarità dell’attività in considerazione, sono state elaborate sulla base delle esperienze maturate dall’Ufficio nell’approfondimento di fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, delle indicazioni fornite da autorità estere omologhe dello scrivente nella sua veste di Unità di Informazione Finanziaria, nonché da altri organismi internazionali (quali il GAFI e il Gruppo Egmont).
Il DIRETTORE GENERALE