I destinatari si avvalgono, quale strumento di ausilio per la rilevazione di operazioni sospette, degli indicatori di anomalia adottati, su proposta della UIF, dalle seguenti autorità competenti per le diverse categorie di segnalanti: per gli intermediari, dalla Banca d'Italia con Provvedimento del 24 agosto 2010; per i professionisti, dal Ministero di Giustizia con Decreto 16 aprile 2010; per gli operatori non finanziari, dal Ministero dell'Interno con Decreto 17 febbraio 2011, come modificato dal Decreto 27 aprile 2012.
Gli indicatori di anomalia forniscono una casistica non tassativa né esaustiva per la segnalazione di operazione sospetta.
Al fine di rilevare operazioni sospette gli intermediari utilizzano altresì gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. n. 231 del 2007. Per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non è necessario che ricorrano tutti i comportamenti individuati negli schemi; per converso, la mera ricorrenza di singoli comportamenti individuati non è motivo di per sé sufficiente per procedere alla segnalazione.
Le istruzioni per l'adempimento degli obblighi di segnalazione sono contenute nel Provvedimento della UIF del 4 maggio 2011, recante istruzioni sui dati e sulle informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette.