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Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - 17 giugno 1998.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1998, n. 146

Nuova classificazione della clientela per settori di attività  economica nell'ambito dell'archivio unico informatico di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, e individuazione dello schema di raccordo tra settorizzazione analitica e sintetica ai fini dell'inoltro all'Ufficio Italiano dei Cambi dei dati mensili aggregati antiriciclaggio.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio".

Visto l'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto l'art. 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

Visti gli articoli 6 e 9 del proprio decreto del 7 luglio 1992, recante: "Modalità  di acquisizione e archiviazione dei dati ai sensi dell'art. 2 della legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto il paragrafo 1.7 dell'allegato allo stesso decreto "Codifiche degli attributi", e, in particolare, la tabella "Settorizzazione sintetica U.I.C. (Attributo D23)";

Visto il proprio decreto del 7 agosto 1992, recante "Modalità  con le quali l'Ufficio italiano dei cambi effettua analisi statistiche dei dati aggregati";

Viste le nuove tabelle di classificazione della clientela per settori di attività  economica utilizzate nel Sistema europeo dei conti nazionali e regionali di cui al regolamento del Consiglio dell'Unione europea del 25 giugno 1996, n. 2223;

Considerata l'esigenza di applicare la nuova classificazione della clientela anche alla rilevazione dei dati che gli intermediari abilitati inoltrano mensilmente, in forma aggregata, all'Ufficio italiano dei cambi per l'effettuazione delle analisi antiriciclaggio;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Articolo 1

La tabella di raccordo tra sottogruppi, rami di attività  e codici di settorizzazione sintetica U.I.C. di cui al paragrafo 1.7 dell'allegato al decreto 7 luglio 1992, da utilizzare per le finalità  di cui all'art. 6 dello stesso decreto, è sostituita dalla seguente:

CLASSIFICAZIONE PER SETTORI SINTETICI U.I.C.
SCHEMA DI RACCORDO TRA SETTORIZZAZIONE ANALITICA E SETTORIZZAZIONE SINTETICA

Nuovo sottogruppoRami di attività Settorizzazione
sintetica U.I.C.
Descrizione
102, 100, 165-167, 120, 121, 173-177, 191 100Amministrazioni pubbliche
294, 295, 296 200Imprese di assicurazione e fondi pensione
300, 301, 245, 101, 247 301Istituzioni finanziarie
250, 255-259, 263-268, 270, 273, 275, 276, 329, 278-280, 283, 284 302Altri intermediari finanziari
470-474, 430, 431, 450, 480-482, 490-492611-619
630
401Commercio all'ingrosso
470-474, 430, 431, 450, 480-482, 490-492641-656402Commercio al minuto
470-474, 430, 431, 450, 480-482, 490-492660-984500Servizi
470-474, 430, 431, 450, 480-482, 490-492620600Altri
500-738, 740-742, 760-767, 770, 771, 776-999 600Altri
739, 743-748 700Resto del mondo - Società  finanziarie
757-759, 768, 769, 772-775 701Resto del mondo - Società  non finanziarie - Famiglie

 

Articolo 2

Ai fini delle registrazioni nell'archivio unico informatico di cui all'art. 2 della legge 197/1991, gli intermediari abilitati, nella classificazione della clientela per settori di attività  economica prevista dall'art. 6, lettere a) e b), del decreto 7 luglio 1992, dovranno attenersi, per i rapporti accesi e le operazioni poste in essere successivamente al 30 giugno 1998, alle nuove codifiche emanate dall'Ufficio italiano dei cambi con apposita circolare da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto sarà  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1998

Il Ministro: CIAMPI


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