I trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in euro o valute estere, di importo superiore a 10.000 euro o al relativo controvalore, devono costituire oggetto di dichiarazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2009, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 dicembre 2008, n. 195, la dichiarazione è effettuata all'Agenzia delle Dogane.
L'applicazione delle sanzioni spetterà al Ministero dell'economia e delle finanze. La UIF continuerà, tuttavia, a svolgere l'istruttoria dei procedimenti sanzionatori per le irregolarità accertate fino all'entrata in vigore del decreto n. 185 del 2008.