Ai fini del contrasto finanziario alla pedopornografia a mezzo internet, l'art. 19 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38, prevede che sia emanato un Regolamento che definisce le procedure e le modalità per la trasmissione riservata di informazioni in materia fra la UIF, il Centro Nazionale istituito presso il Ministero dell'Interno e il sistema finanziario.
In questo ambito, la UIF è deputata a ricevere da parte di banche, poste e intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento le informazioni relative a rapporti e operazioni riconducibili a soggetti coinvolti nella commercializzazione di materiale pedopornografico, nonché a trasmettere al Centro istituito presso il Ministero dell'Interno le relative informazioni acquisite.
La UIF è tenuta altresì a verificare con le altre strutture competenti della Banca d'Italia l'osservanza delle disposizioni vigenti da parte delle banche, degli istituti di moneta elettronica, di Poste italiane Spa e degli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, segnalando eventuali violazioni ai fini dell'irrogazione delle sanzioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.