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Comunicazione del 29 aprile 2008
Si precisa che, sulla base della nuova disciplina in materia antiriciclaggio delineata dal D. Lgs. n. 231/2007, in particolare dall’art. 40, viene meno l’obbligo di trasmettere alla UIF i dati aggregati concernenti la propria operatività mensile a partire dalle segnalazioni riferite al mese di gennaio 2008 per:
- gli agenti di cambio;
- le società che svolgono il servizio di riscossione tributi;
- le imprese di assicurazione che operano in Italia in rami differenti da quello di cui all’articolo 2, comma 1 del D. Lgs. n. 209/2005;
- gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario e i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario che, ai sensi dell’art. 4 comma 2 D. Lgs. 56/2004, risultavano abilitati ad effettuare le operazioni di trasferimento previste dall’art. 1 della legge 197/1991.
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