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Comunicazione: invio dei dati aggregati

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007, entrato in vigore il 29 dicembre u.s., prevede, tra l'altro, ai sensi dell'art. 40, 1° comma, che i soggetti ivi indicati trasmettano alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF), con cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria operatività.

La citata disposizione, che si ricollega a quanto previsto in materia dall'art. 5, comma 10, della legge n. 197/91, individua i destinatari di tale obbligo. Tra questi alcuni erano già tenuti ad assolvere a detti adempimenti sulla base della previgente normativa, altri (1) sono stati individuati ex novo dal citato art. 40. Limitatamente a questi ultimi, al fine di consentire l'adozione delle necessarie procedure operative, si precisa che gli stessi devono provvedere alla registrazione e alla conservazione dei dati a far tempo dal 29/12/2007 secondo le indicazioni contenute nel d. lgs. 231/07, astenendosi, per il momento, dall'invio dei dati aggregati alla UIF.

Quest'ultima procederà quanto prima, con proprio provvedimento, a comunicare i modi e i tempi per l'assolvimento di tale previsione normativa.

Resta fermo che i soggetti già destinatari dell'obbligo dovranno proseguire all'invio dei dati aggregati secondo le consuete modalità.

_______________________________
(1) Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB diversi da quelli già "abilitati" ai sensi dell'art. 4, c. 2, del d.lgs. 56/2004; società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF; Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.


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