Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007, entrato in vigore il 29 dicembre u.s., prevede, tra l'altro, ai sensi dell'art. 40, 1° comma, che i soggetti ivi indicati trasmettano alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF), con cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria operatività.
La citata disposizione, che si ricollega a quanto previsto in materia dall'art. 5, comma 10, della legge n. 197/91, individua i destinatari di tale obbligo. Tra questi alcuni erano già tenuti ad assolvere a detti adempimenti sulla base della previgente normativa, altri (1) sono stati individuati ex novo dal citato art. 40. Limitatamente a questi ultimi, al fine di consentire l'adozione delle necessarie procedure operative, si precisa che gli stessi devono provvedere alla registrazione e alla conservazione dei dati a far tempo dal 29/12/2007 secondo le indicazioni contenute nel d. lgs. 231/07, astenendosi, per il momento, dall'invio dei dati aggregati alla UIF.
Quest'ultima procederà quanto prima, con proprio provvedimento, a comunicare i modi e i tempi per l'assolvimento di tale previsione normativa.
Resta fermo che i soggetti già destinatari dell'obbligo dovranno proseguire all'invio dei dati aggregati secondo le consuete modalità.
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(1) Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB diversi da quelli già "abilitati" ai sensi dell'art. 4, c. 2, del d.lgs. 56/2004; società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF; Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.