Il presente avviso è rivolto alle Autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni e iscrizioni in albi o registri per le attività di cui all'art. 1, comma 1, del D.lgs. 25 settembre 1999, n. 374.
Il citato art. 1 prevedeva, al comma 2, che "le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività, ovvero alla tenuta di albi o registri di cui al comma 1, comunicano, senza ritardo, anche con mezzi informatici o telematici, all'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC), i dati relativi agli operatori e all'attività esercitata, ogni successiva variazione, nonché i provvedimenti di sospensione o revoca del titolo autorizzatorio o di cancellazione eventualmente adottati, indicandone i motivi. L'UIC utilizza i dati raccolti a fini antiriciclaggio".
Detta norma è stata abrogata dall'articolo 64 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 il quale - nel delineare il nuovo assetto regolamentare e operativo in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale - non ha espressamente confermato la disposizione di cui al riferito articolo 1, comma 2, del decreto n. 374/1999; il D.lgs. n. 231/2007 ha inoltre sancito la soppressione dell'UIC e il trasferimento delle relative competenze antiriciclaggio all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d'Italia.
Pertanto, poiché alla luce del nuovo quadro normativo non sussiste più l'obbligo di trasmettere a questa Unità le comunicazioni connesse con le attività sopra richiamate, si invitano le Amministrazioni interessate e, in particolare, le Questure, le Camere di Commercio, le Province autonome, i Comuni a non inviare più alla UIF comunicazioni connesse con l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio di licenze e autorizzazioni e relative variazioni o cessazioni.