L'Eurosistema effettua operazioni sui cambi in conformità degli articoli 127 e 219 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In tale ambito, la Banca d'Italia può essere chiamata a effettuare, insieme con le altre Banche Centrali Nazionali (BCN) e con la Banca Centrale Europea (BCE), interventi sul mercato.
La Banca d'Italia può essere chiamata a effettuare interventi anche nell'ambito degli Accordi Europei di cambio II (AEC II), che delineano l'assetto per la cooperazione nelle politiche del cambio tra la BCE e le BCN degli Stati membri della Unione europea (UE) che non hanno adottato l'euro. Può inoltre effettuare operazioni in cambi anche per modificare la composizione delle proprie riserve in valuta, al fine di raggiungere un equilibrio tra rischio e rendimento ritenuto ottimale.
In relazione al servizio finanziario svolto per il debito in valuta della Repubblica, la Banca d'Italia può essere chiamata a negoziare valuta con controparti di mercato allo scopo di bilanciare gli esborsi e gli introiti, evitando variazioni indesiderate dell'ammontare e della composizione delle riserve valutarie.
La Banca effettua un'analisi giornaliera dell'andamento delle principali valute sulla base delle informazioni fornite dai principali news provider, nonché dagli operatori di mercato.
La Banca d'Italia rende disponibili, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, i cambi medi mensili e annuali validi ai fini fiscali; il Ministero dell'Economia e delle Finanze ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In particolare si rimanda al T.U. delle imposte sui redditi DPR 917/86 (art. 110) e al DL 167/90 (art. 4).